Art. 31 (Scolmatori di piena)
- Gli scolmatori di piena di reti fognanti di tipo misto e di reti esclusivamente pluviali, devono essere
dimensionati in modo tale che le portate di supero, sversate direttamente nei corpi idrici ricettori, abbiano caratteristiche compatibili con quelle del ricettore e con gli usi, in atto o previsti, dello stesso. La taratura dello scolmatore deve consentire la deviazione dei reflui quando le portate in tempo di pioggia superano di almeno 5 volte la portata di acque nere media in tempo secco. Per portata di acque nere media in tempo secco, deve intendersi il volume dei reflui urbani effettivamente recapitati nella rete fognaria dal bacino di utenza dell’impianto di depurazione ed è calcolata sulla base dell’utenza servita (numero abitanti
equivalenti), della dotazione idrica, fissata in 250 litri/abitante x giorno, e del coefficiente di restituzione in fogna, fissato in almeno 0,8. E’ vietato il recapito diretto delle acque di scolmo in corpi idrici lacustri, salvo l’impossibilità di tecniche alternative.
- Gli scolmatori di piena, posizionati a monte di collettori e impianti di depurazione in grado di accogliere portate di cui ai commi 1 (almeno 5 volte la portata media di refluo in tempo secco), devono essere
adeguati entro il 31 dicembre 2021.
- Qualora collettori e impianto di depurazione non siano in grado di ricevere la maggior portata di cui al comma 1, gli enti di governo dell’ambito aggiornano il Piano d’ambito, prevedendo prioritariamente una delle seguenti soluzioni o altri sistemi equivalenti:
- l’adeguamento del sistema di collettamento e depurazione e dello scolmatore come previsto al comma 1;
- la realizzazione di un sistema di trattamento naturale in sito, in grado di ridurre il carico inquinante
veicolato dallo sfioratore e renderlo compatibile con il raggiungimento dell’obiettivo di qualità previsto nel primo corpo idrico significativo, posto a valle dello scarico dello sfioratore.
- Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti, salvo ragioni tecniche,
economiche ed ambientali, si deve prevedere il sistema di rete fognaria delle acque nere separato dal sistema di raccolta delle acque meteoriche. In tal caso deve essere previsto l’avvio delle acque di prima pioggia nella rete nera se compatibile con il sistema di depurazione adottato, o il trattamento in sito mediante sistemi di depurazione naturale.
- In alternativa alle reti separate, nelle zone di nuova urbanizzazione e in quelle oggetto di interventi di ristrutturazione, i comuni, in accordo con il gestore del servizio idrico integrato e con la Regione, promuovono la sperimentazione di nuove soluzioni tecniche di run-off idonee a ridurre gli effetti della eccessiva impermeabilizzazione della superficie urbana e di gestione dei deflussi urbani, definite Urban Drainage Best Management Practice (BMP) e Sustainable Urban Drainage System (SUDS).
Art. 32 (Dimensionamento degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)
- Il dimensionamento dei nuovi impianti e l’adeguamento degli esistenti dovrà tener conto della portata
idraulica e del carico inquinante da trattare in ingresso all’impianto, valutati sulla base dei dati storici messi a disposizione dal gestore.
- In relazione alla tipologia delle reti fognarie dell’agglomerato influente, il dimensionamento degli impianti di depurazione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
- nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A.E., che verranno realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura nera il
dimensionamento delle fasi di trattamento è di norma effettuato tenendo conto delle portate medie e di punta afferenti all’impianto;
- nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A. E., che vengono realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista deve essere previsto, a monte dell’impianto, un manufatto sfioratore di piena dimensionato in modo che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari almeno cinque volte la portata media giornaliera in tempo secco;
- nel caso di impianti di depurazione superiore ai 2.000 A.E., che verranno realizzati o ampliati o modificati strutturalmente dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista si dovrà garantire una grigliatura per la portata derivata dallo sfioratore in testa all’impianto, ossia pari a 5 volte la portata media giornaliera di tempo secco; un trattamento secondario e/o terziario per una
portata pari almeno a 2 volte la portata media giornaliera di tempo secco; mentre la restante parte (pari al più a 3 volte la portata media giornaliera di tempo secco) si dovrà prevedere un trattamento primario e di disinfezione.
Il rispetto dei limiti allo scarico dovrà essere verificato dall’Ente competente nell’unico punto finale di scarico dell’impianto, a monte dell’immissione nel corpo ricettore finale, dove confluiranno le acque in
ingresso all’impianto di depurazione dopo il trattamento avvenuto secondo le modalità di cui al periodo precedente;
- nel caso di impianti di depurazione superiori ai 2.000 A. E., e non oggetto di ampliamento e/o modifica strutturale, cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista si dovrà garantire un trattamento secondario e/o terziario per una portata pari almeno 2 volte la portata media giornaliera di tempo secco; mentre per la
restante parte si dovrà prevedere un trattamento meccanico (grigliatura) da istallarsi entro cinque anni dall’entrata in vigore della presente disposizione e un trattamento di disinfezione ove tecnicamente possibile.
Il rispetto dei limiti allo scarico dovrà essere verificato dall’ente competente nell’unico punto finale di scarico dell’impianto, a monte dell’immissione nel corpo ricettore finale, dove confluiranno le acque in
ingresso all’impianto di depurazione dopo il trattamento avvenuto secondo le modalità di cui al periodo precedente;
- nel caso di impianti di potenzialità inferiore a 2.000 A.E. o a servizi di agglomerati a forte fluttuazione stagionale o di agglomerati serviti da rete in parte unitaria mista e in parte separata, si possono adottare diversi e motivati criteri di dimensionamento.
- Per la verifica della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione cui affluiscono reti di fognatura unitaria mista non devono essere presi in considerazione valori estremi se essi sono il risultato di situazioni eccezionali come quelle dovute a piogge abbondanti, che determinano portate superiori a quella massima autorizzata nell’impianto.
Art. 33 (Autorizzazioni allo scarico degli impianti di trattamento di acque reflue urbane)
- Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi dell’articolo 101, comma 1, del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, all’atto del rilascio dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, devono prevedere la possibilità di deroghe ai limiti di legge nei casi di arresto e di riavvio, di manutenzione ordinaria e di guasti occasionali dell’impianto di depurazione, anche conseguenti all’arrivo di reflui con caratteristiche che rilevano la presenza accertata di scarichi anomali non classificabili come reflui urbani o assimilati e di calamità naturali. Quando ricorrano i casi di deroga dai limiti degli scarichi, il gestore
dell’impianto deve sempre darne comunicazione tempestivamente, in relazione ai guasti occasionali, e, con preavviso di sette giorni, negli altri casi, alle province, alla Città metropolitana di Roma capitale e alla
Regione, indicando le motivazioni del ricorso alla deroga, le operazioni, i tempi necessari al rientro nei limiti di legge e le condizioni temporanee di scarico. Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, entro 48 ore dalla comunicazione del ricorso alla deroga, qualora lo ritenga necessario, convocano il gestore per concordare la riduzione dei tempi o per fissare limiti temporanei allo scarico più restrittivi di quelli proposti dal gestore.
- Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, ai sensi degli articoli 124, comma 6, e 126 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, possono rilasciare l’autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue per l’avvio degli impianti di depurazione urbani di nuova realizzazione, anche in caso di costruzione per lotti funzionali. Vengono assimilati agli impianti di nuova costruzione o primo avvio, gli impianti che abbiano subito modifiche tecniche o strutturali da cui derivi uno scarico con caratteristiche quantitative e qualitative diverse da quelle dello scarico preesistente, o che siano rimasti inattivi o privi di autorizzazione allo scarico per un periodo superiore a mesi sei.
Nell’autorizzazione provvisoria sono definiti i tempi, le fasi, i carichi massimi accettabili dal corpo recettore, i limiti e le procedure di sicurezza ed emergenza. L’autorizzazione provvisoria prevede per lo scarico limiti
meno restrittivi rispetto a quelli di legge e a quelli stabiliti dal presente Piano, che vengono fissati sulla base dell’effettiva condizione dello scarico. L’autorità competente, all’atto del rilascio dell’autorizzazione
provvisoria, fissa un tempo congruo massimo, tecnicamente idoneo, anche in relazione alle dimensioni dell’impianto, per l’avvio degli impianti di nuova realizzazione o per l’esecuzione degli interventi necessari
negli impianti già in esercizio. L’autorizzazione, in caso di dimostrata necessità tecnica, può essere rinnovata una sola volta, per un termine massimo di sei mesi. Conclusa positivamente la fase di avvio, le province e la Città metropolitana di Roma capitale rilasciano l’autorizzazione definitiva contenente le prescrizioni di cui al comma 1. Nelle more del rilascio dell’autorizzazione definitiva, lo scarico può essere mantenuto in funzione nel rispetto dei limiti previsti nell’autorizzazione provvisoria e raggiunti dall’impianto all’esito della fase di avviamento.
- Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, nei casi previsti dal comma 9 dell’articolo 124 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, autorizzano lo scarico delle acque reflue, nel rispetto dei limiti di cui alla tabella 4, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, con l’esclusione dell’applicazione del divieto di cui al punto 2.1., allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. Con riferimento alle sostanze di cui citato punto
2.1. trovano applicazione i limiti di cui alla tabella 3, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006. In presenza di corpi idrici non significativi per i quali sia accertata una portata nulla inferiore a 120 giorni/anno, dovranno applicarsi i limiti allo scarico della tabella 3, allegato 5, parte terza del d.lgs. 152/2006, qualora sia accertata la capacità di autodepurazione del corpo idrico recettore, attraverso uno studio che tenga conto di tutti i fattori concorrenti. Nelle aree sensibili e nei relativi bacini drenanti, per i parametri azoto e fosforo, devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 106 del d.lgs. 152/2006.
4. Il controllo di detti scarichi da parte delle autorità competenti deve essere effettuato sulla base delle modalità previste per gli scarichi in acque superficiali, indicate nell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
Art. 34 (Ulteriori misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di qualità)
- Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal presente Piano, le province e la Città metropolitana di Roma capitale predispongono un programma di controllo della conformità degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione dei reflui urbani, in accordo a quanto stabilito dall’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006.
- Il programma deve essere concordato con ARPA Lazio e deve prevedere, in base alla potenzialità degli
impianti, le frequenze dei controlli ed il numero dei campioni, da effettuare in modo differenziato a seconda che si tratti dei parametri delle Tabelle 1 e 2 o della tabella 3 dell’allegato 5 del suddetto decreto. Nel
programma di controllo della conformità ai limiti di legge degli scarichi deve essere previsto il potenziamento delle attività di verifica e accertamento sugli scarichi industriali.
- Le province e la Città metropolitana di Roma capitale, come indicato nell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006, per i controlli dei parametri di cui alle tabelle 1 e 2, acquisiscono dai gestori le analisi da questi effettuate, al fine del controllo della regolarità di funzionamento degli impianti. Il gestore deve garantire un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all’Autorità di controllo, conforme alle disposizioni di cui all’allegato 5, punto 1.1, alla parte III del d.lgs. 152/2006.
- Le province e la Città metropolitana di Roma capitale dovranno conservare, su opportuno data base, i risultati dei controlli effettuati e trasmetterli alla Regione.
- Ai sensi dell’articolo 78 ter del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche, tutte le autorizzazioni degli scarichi urbani e industriali devono contenere l’indicazione delle sostanze pericolose, delle sostanze prioritarie e di altri inquinanti chimici che sono o che potrebbero essere potenzialmente presenti allo scarico.
L’autorizzazione per dette sostanze contiene i limiti emissivi espressi come concentrazione e come quantità massima ammessa nell’anno.
- Tali informazioni sono informatizzate e trasmesse dalle province e dalla Città metropolitana di Roma capitale alla Regione ogni sei mesi per l’aggiornamento degli scarichi autorizzati.
- Ai fini del controllo qualitativo degli scarichi urbani, gli enti di governo dell’ambito e i comuni che gestiscono direttamente il servizio idrico, devono fornire, semestralmente, alle province e alla Città
metropolitana di Roma capitale informazioni sulle attività produttive autorizzate allo scarico in pubblica fognatura e sulle eventuali sostanze pericolose eventualmente immesse o rilasciate.